Riforma del codice appalti: semplificazione delle garanzie ma poi ci si dimentica dell’esorbitante garanzia definitiva
Con lo schema in bozza del nuovo Codice Appalti, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri, nella fase di presentazione di proposte di PPP non dovranno più essere rilasciate specifiche garanzie; le buone notizie si fermano tuttavia qui perché, almeno ad oggi, rimane ferma la necessità (prevista, a valle dell’aggiudicazione, dall’art. 193) di rilasciare in favore del concedente una garanzia definitiva pari al 10% dell’“𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦”.
La previsione è, come purtroppo ben noto agli operatori di settore, quantitativamente del tutto sproporzionata: nelle concessioni infatti la base di calcolo non è, come negli appalti di lavori, rappresentata dal valore contrattuale delle opere, bensì dal valore (ben più rilevante) della concessione (che è pari alla sommatoria di tutti i ricavi previsti dal PEF nell’intero arco temporale concessorio!).
L’irragionevole previsione va corretta perché trasla sui PPP costi importanti in termini di fee bancarie od assicurative; soprattutto si consideri che l’ottenimento presso il sistema creditizio di questa copertura cauzionale di lungo termine risulta, proprio a ragione della sua esorbitanza, oggettivamente arduo, rappresentando di fatto un fattore disincentivante sia per la partecipazione alle gare sia per la propensione del sistema delle imprese a proporre nuovi interventi in finanza di progetto.

