Come la P.A. deve valutare due o più proposte di PPP?

Come la P.A. deve valutare due o più proposte di PPP?

Si diffonde sempre più l’uso dell’avviso quale strumento della P.A. per chiedere al mercato di presentare proposte di partenariato pubblico privato (PPP) (ex art. 193, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti).

Come noto la procedura cdd. “Finanza di Progetto” si connota per essere bifasica, comprendendo due procedimenti autonomi, ma interdipendenti dal punto di vista funzionale: (i) il primo di selezione del progetto di pubblico interesse e (ii) il secondo di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità.

Diverse sentenze del giudice amministrativo hanno contribuito a definire la natura e lo scopo del primo procedimento. Tra le più recenti vi è la n. 1443 della sezione V del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2024, che ci sembra utile segnalare in quanto fornisce, tra le altre cose, alcune indicazioni circa le modalità con cui la P.A. deve effettuare la valutazione comparativa di più proposte in PPP, garantendo:

  • il “rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa, in primis di pubblicità e di trasparenza, nonché di non discriminazione e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati”;
  • una comparazione “condotta in termini necessariamente globali e sintetici, senza per questo consentire l’ingresso alla ricerca di specifiche e singole inesattezze”.

Albion, grazie all’esperienza maturata nella finanza di progetto, può essere d’aiuto alla P.A., prima ancora che nella valutazione delle proposte sollecitate con gli avvisi, nella fase di redazione degli stessi di modo che trasmettano al mercato, in maniere non vincolante, il bisogno pubblico da soddisfare, ricomprendendo quegli elementi in grado di catturare l’interesse degli operatori economici e di guidarli nella predisposizione delle proposte.