PPP: il comma 11 dell’art.193 è per i ricorsi come il miele per gli orsi

Il ricorso all’Avviso di sollecitazione del mercato da parte della PA, comporta un’analisi attenta e non arbitraria di più proposte di PPP.

Come noto il nuovo Codice degli Appalti (D.L. 31 marzo 2023, n. 36) codifica la facoltà per gli enti concedenti di sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative di partenariato pubblico privato: ciò ha come conseguenza la probabile contestuale presentazione di più proposte, aventi il medesimo oggetto.

 

Si apre così una fase estremamente complessa e delicata nella quale l’ente concedente deve muoversi con massima attenzione per scongiurare il rischio di ricorsi; è opportuno infatti riflettere del fatto che l’avviso avvia una procedura che nella sostanza delle cose sottende una doppia gara:

 

(i)          la prima, che mette in competizione le proposte ricevute dall’ente (che si conclude con l’individuazione del soggetto promotore);

(ii)         la seconda, basata sulla proposta del promotore (che, in virtù della prelazione, godrà di un significativo vantaggio competitivo rispetto agli altri eventuali offerenti).

 

Nel contesto sub (i) l’ente deve necessariamente mettere a confronto le proposte ma non prima di averle analizzate singolarmente, richiedendo ad ogni Proponente l’integrazione di eventuali elementi ritenuti idonei a migliorarle.

 

La giurisprudenza è ampia ed unanime nel qualificare la fase di valutazione di una proposta di PPP come caratterizzata da amplissima discrezionalità per l’amministrazione concedente.

 

In un contesto in cui l’ente deve scegliere tra più proposte l’esercizio di questa discrezionalità deve però essere attento, evitandosi di scivolare in scelte che potrebbero essere lette come arbitrarie.

 

Il rischio è, come si diceva, quello del contenzioso, basato su rilievi di pretesa erroneità dell’istruttoria.