Riforma del codice appalti: il diritto di prelazione nella bozza del nuovo testo
È stato pubblicato sul sito del Consiglio di Stato lo schema “definitivo” del nuovo Codice Appalti.
Ritornando sul tema del diritto di prelazione di una proposta di PPP (di cui abbiamo già avuto occasione di scrivere qui ), il testo che esce dal Consiglio di Stato non supera, come da molti auspicato, la previsione che il bando di gara possa prevedere alternativamente il “diritto di prelazione” o il riconoscimento di un “punteggio premiale”, ma limita il ricorso di quest’ultimo “𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡. 175, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 1” e ne regola l’utilizzo, demandando alla P.A. di indicare nel programma triennale “𝑙𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”.
Confortante è quanto chiarito nella “Relazione agli articoli e agli allegati” dove viene esplicitato che “𝑖𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙’𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”.
La norma ora ha un razionale ed anzi rende più completa la procedura dei PPP.

