Riforma del codice appalti: il nuovo art. 193 e il diritto di prelazione
È circolato in questi giorni sulla stampa di settore il testo della bozza del nuovo Codice Appalti messo a punto dal Consiglio di Stato.
Il testo, fortunatamente ancora suscettibile di modifiche, anche radicali, nel corso dell’iter parlamentare che dovrà affrontare nei prossimi cinque mesi, interviene estensivamente sulla disciplina del PPP talvolta in modo convincente ed appropriato, ma in alcuni casi suscitando perplessità.
Preoccupa in particolare il contenuto del nuovo art. 193, nella parte in cui si prevede che il bando di gara possa prevedere alternativamente il “diritto di prelazione” od il riconoscimento di un “punteggio premiale”.
La ratio sottostante alla previsione può essere intuita, ma mettere in discussione la certezza del diritto di prelazione ha, a nostro avviso, l’effetto d’azzerare la propensione del sistema delle imprese ad investire nella predisposizione di proposte di PPP. Lo sosteniamo sulla base della conoscenza acquisita in trent’anni delle imprese che operano in questo settore!
Forse non ci si è resi conto di quanto sia complesso, costoso e rischioso predisporre una proposta di PPP: ipotizzare di compensare il promotore con un punteggio premiale, peraltro intuitivamente difficilissimo da determinare, testimonia semplicemente quanto pericolosa possa essere la predisposizione di una previsione normativa quando non accompagnata dalla conoscenza e dall’ascolto del mercato di riferimento.

