Riforma del Codice Appalti: la società di scopo nel nuovo Codice Appalti
Tra le proposte in tema di PPP contenute nella bozza del nuovo Codice Appalti messo a punto dal Consiglio di Stato emerge, all’art. 194 “Società di scopo”, la previsione dell’obbligo per l’aggiudicatario di costituzione di una società di scopo (oggi è invece una mera facoltà).
A seconda della prospettiva da cui viene considerato, il primo comma dell’art. 194, che contiene detta previsione, può portare a contrapposte considerazioni:
- l’irrigidimento da facoltà ad obbligo può considerarsi per il privato una costosa complicazione, in grado di scoraggiare la strutturazione di PPP per iniziative di piccole dimensioni (che peraltro sono la maggioranza);
- all’opposto da un punto di vista pubblico la previsione potrebbe essere compresa e persino condivisa poiché innegabilmente persegue l’obiettivo, segregando il progetto dai bilanci dei suoi sponsor, di rendere trasparente e d’immediata lettura il profilo patrimoniale, economico e finanziario sotteso dall’affidamento concessorio.
Il dibattito è aperto.

