Fine della prelazione: l’iniziativa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 per arginare il rischio di blocco dello sviluppo di comunità energetiche rinnovabili in PPP.

Fine della prelazione: l’iniziativa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 per arginare il rischio di blocco dello sviluppo di comunità energetiche rinnovabili in PPP.

È stata pubblicata lo scorso 28 maggio 2026 sul sito del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 l’Ordinanza Attuativa PNC n.129 recante: “Ulteriori disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Presa d’atto della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e n. 66 PNC del 23”.

L’ordinanza viene supportata da uno Studio predisposto dalla Struttura Commissariale la cui analisi –  muovendo dalla constatazione dell’effetto disincentivante presso gli investitori del venir meno del diritto di prelazione ex art. 193, comma 12, del Codice Appalti a seguito della sentenza della CGUE – perviene ad indicare la necessità, divenuta ora ineludibile, di rettificare quanto meno (ai fini della determinazione del rimborso da riconoscersi al promotore soccombente in gara) l’inadeguatezza della percentuale del 2,5 per cento ex art. 193, comma 8, del Codice Appalti: il non farlo acuirebbe oltremodo, a mente della Struttura Commissariale, il rischio concreto di blocco delle iniziative dei sistemi CER (cfr. par. 8).  

L’ordinanza – trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ma dichiarata già “provvisoriamente efficace” (cfr. art. 9) – introduce dunque una deroga al comma 8 dell’art. 193 per superare il tetto fisso del 2,5% del valore dell’investimento grazie all’applicazione di una funzione parametrica studiata dalla Struttura Commissariale per determinare il rimborso del promotore non aggiudicatario. L’ordinanza non si limita solo a questa misura introducendone anche altre[1], tra cui, a riconoscimento del merito tecnico, il cosiddetto punteggio premiale: “Al promotore la cui proposta è stata dichiarata di pubblico interesse può essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo, contenuto entro il limite massimo del 10 per cento del punteggio tecnico, a titolo di riconoscimento dell’apporto progettuale e del rischio di sviluppo sostenuto”.

Sebbene tali misure siano destinate ad avere un’efficacia temporalmente limitata e fortemente circoscritta (“esclusivamente alle procedure di finanza di progetto per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili finanziati dal Piano Nazionale Complementare al PNRR – sub-misure A2.3 e A2.4 – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”[2]) costituiscono un “benchmark” sicuramente degno di attenzione.

Non possiamo infatti che apprezzare gli intenti sottesi all’ordinanza ed allo studio che l’accompagna: cercare, adottando più misure, di reagire al blocco del mercato conseguente al venir meno della facoltà di esercizio del diritto di prelazione.

Estendendo l’ambito del commento all’intero mercato del PPP, conveniamo sull’obiettivo di rivedere al rialzo il rimborso spese previsto dalla normativa in vigore (2,5% del valore dei “capex”). Per affrontare il problema d’inadeguatezza di questa soglia abbiamo proposto in un nostro recente contributo (“Fine della prelazione: cosa serve alle imprese per continuare a investire nel PPP”) sugli effetti della fine della prelazione di intervenire abbattendo i “costi di predisposizione proposta”, alleggerendo i costi della progettazione da svilupparsi nel corso della procedura prevista dall’art. 193 (sul modello di quanto previsto dal previgente Codice Appalti che, fino all’aggiudicazione della concessione, non richiedeva livelli progettuali così impegnativi come quelli del PFTE). Nell’ambito del richiamato intervento abbiamo altresì anche noi indicato l’opportunità di introdurre nella normativa la previsione di un “punteggio premiale” per il promotore.

Fa quindi piacere constatare come, alimentata da più interventi, si stia rafforzando una certa convergenza sulle misure adottabili per cercare d’arginare la crisi. Tornando all’ordinanza ed allo Studio, consideriamo come meritevole di riflessione ed approfondimento anche la previsione di utilizzare un algoritmo per “fissare” i costi di predisposizione della proposta: si potrebbe forse integrare la funzione (soprattutto laddove si volesse valutare una sua estensione generalizzata al mondo del PPP), collegandola anche ad altri parametri (segnatamente il valore della concessione), considerando altresì che nella prevalenza dei casi il solo costo di predisposizione di un PFTE risulta nei fatti eccedere significativamente il 2,5% del valore degli “asset” di concessione (in buona sostanza a prescindere dalla loro dimensione).

[1]Oltre alla previsione di un punteggio premiale è previsto:

  1. un incentivo alla qualità delle proposte: “La componente tecnico-qualitativa nella valutazione delle offerte non può essere inferiore al 75 per cento del punteggio complessivo.”;
  2. una protezione dell’investimento progettuale: “I documenti progettuali predisposti dal promotore a corredo della proposta dichiarata di pubblico interesse non sono messi a disposizione dei concorrenti nella successiva fase di gara. La stazione appaltante utilizza la proposta come base per la redazione degli atti di gara – definendo le specifiche tecniche, i requisiti prestazionali e le condizioni contrattuali – ma non pubblica né trasmette i documenti originali del promotore ai soggetti che presentano offerte concorrenti.”

[2]L’applicabilità delle misure in commento è spiegata a pag. 31 (par.10) dello Studio allegato all’Ordinanza.