Consultazione ANAC sulle Linee Guida n. 9: la matrice dei rischi nel PPP
Con specifico riferimento allo strumento Matrice dei Rischi da utilizzarsi nelle operazioni di PPP, si riproduce nel seguito il contributo di ALBION alla consultazione pubblica indetta il 25 ottobre 2021 da ANAC per procedere all’aggiornamento delle Linee Guida n. 9 – «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, adottate ai sensi dell’articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 318 del 28 marzo 2018.
La matrice dei rischi individua e analizza i rischi connessi all’intervento da realizzare ed è utilizzata (i) in fase di programmazione, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e (ii) in fase di esecuzione, per il monitoraggio dei rischi.
Il quadro sinottico in cui convergono le caratterizzazioni del progetto assolve egregiamente alla sua primaria funzione di evidenziare con immediatezza la ripartizione dei rischi tra le parti.
Ci si dovrebbe fermare qui!
Le Amministrazioni e gli operatori economici sono invece allo stato tenuti anche alla compilazione delle colonne di “risk assessment” che comportano la necessità d’esprimere valutazioni di probabilità che nella gran prevalenza dei casi sono del tutto soggettive e discrezionali (non essendo quasi mai disponibili dati e serie statistiche a cui ricondursi).
Ci si trova quindi costretti a rappresentazioni (espresse in variazioni percentuali / valori in euro, giorni / mesi, ecc.) che non hanno alcun radicamento oggettivo e fondamento d’affidabilità.
ANAC nella sua consultazione chiede agli stakeholder di individuare e proporre forme di semplificazione anche con riferimento alle procedure connesse all’allocazione dei rischi in scenari di PPP: ci sentiamo sicuramente di suggerire di rimuovere dalla matrice dei rischi “tipo”, allegata allo schema di “Contratto tipo MEF”, quanto meno la colonna “Effetti” (che si pretende vadano quantificati “in termini di variazioni percentuali / valori in euro, giorni / mesi, ecc”).
Tuttavia anche la colonna “probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)” andrebbe riconsiderata sia per quanto sopra già espresso, sia in considerazione del fatto che logica vuole che laddove una delle due parti accolga l’assunzione di un rischio non potrà che averlo soggettivamente considerato come pienamente accettabile (solo questo conta!).
Ciò accade perché la percezione dei rischi è – fortunatamente – del tutto soggettiva: ANAC può quindi pretendere che le Parti convengano sull’identificazione di una fattispecie come rischio, ma non si comprende invece per quale ragione le Parti dovrebbero convenire anche sulla probabilità percentuale del verificarsi del rischio stesso.
Se ci si riflette, anzi, la partnership funziona proprio sul presupposto che una parte riesca ad esternalizzare rischi che preferisce non assumersi (giudicandoli elevati o, addirittura, troppo elevati), mentre l’altra percepisca i medesimi rischi come gestibili (e quindi, assiomaticamente, come nulli o modesti).


