PEF e concessioni: cosa dice la recente giurisprudenza?

PEF e concessioni: cosa dice la recente giurisprudenza?

Negli scorsi mesi la giurisprudenza si è soffermata sul tema dell’obbligatorietà (o meno) del piano economico finanziario (PEF) nelle concessioni disciplinate dal D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti) ex art. 176 e ss. (non in finanza di progetto ex art. 193). Le considerazioni fatte cambiano a seconda che il PEF sia quello della P.A. da porsi a base di gara, piuttosto che quello dell’offerente che a detta gara risponde.

Per quanto riguarda il PEF dell’offerente, deve darsi conto dell’esistenza di una tesi giurisprudenziale che mette in dubbio l’obbligatorietà della sua presentazione in gara; detto obbligo non è tuttavia messo in discussione dalla prevalenza della giurisprudenza e dalla pubblicistica di settore (questa, ad esempio, la posizione assunta dal DIPE nel suo commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3633 del 29/04/2025 pubblicata sul numero 2/2025 del suo periodico “Orizzonte PPP”).

Andando anche oltre il piano strettamente giuridico, non possiamo che allinearci (proprio in virtù della centralità dello strumento) con la del tutto prevalente interpretazione: è difficile persino concepire che un operatore possa presentare (e la P.A. accogliere) un’offerta priva di un PEF.

Per quanto attiene al PEF della P.A. da porsi a base di gara, è interessante la lettura della sentenza del Consiglio di Stato (n. 5196 del 13/06/2025) che, commentando l’art. 182, comma 5, del Codice Appalti, propende per la mera “facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF”. Tuttavia, sulla base della nostra esperienza e dall’angolazione dell’advisor finanziario, non possiamo che sottolineare l’importanza per la P.A. di dotarsi di un proprio PEF in quanto strumento imprescindibile per meglio definire la natura e le caratteristiche distintive dell’affidamento da proporre al mercato e per individuare, in maniera indipendente, eventuali criticità (prefigurando la necessità di opportuni correttivi).

La citata sentenza peraltro afferma che, laddove il PEF venga predisposto dalla PA e posto a base di gara, non è vincolante ed è meramente “volto ad individuare una cornice entro la quale gli operatori economici interessati possono presentare un’offerta, valutando le voci di costo e di ricavo individuate dalla stazione appaltante”.